nav-left cat-right
cat-right

legalmente


Lo statuto

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione “UMA.NA.MENTE” che è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 – L’Associazione UMA.NA.MENTE, che nasce dal desiderio di esprimere e dibattere temi di carattere psichiatrico e psicoterapeutico e, più in generale, scientifico e culturale, persegue i seguenti scopi:
diffondere la cultura psichiatrica e psicoterapeutica e più in generale scientifica e culturale in modo alternativo e critico sviluppando il confronto tra le diverse discipline delle scienze naturali ed umane, i diversi indirizzi psichiatrici e le diverse culture senza atteggiamenti pregiudiziali; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente; porsi come punto di riferimento per quanti possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della psicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

Art. 3 – L’associazione UMA.NA.MENTE per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, per giovani ed adulti, incontri di psicoterapia; attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per Psichiatri, Psicologi, Medici, educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca; attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4 – L’associazione UMA.NA.MENTE è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Art. 5 – Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e si impegnano per la realizzazione delle stesse.L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo. L’adesione all’Associazione è a tempo illimitato.

Art. 6 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7 – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8 – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10 – Gli organi dell’Associazione sono: l’assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Segretario-tesoriere; il Collegio dei Revisori; il Collegio dei probiviri.

Art. 11 – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12 – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri; approva il bilancio preventivi e consuntivo; approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13 – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14 – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione UMA.NA.MENTE si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da: il presidente; da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15 – Il presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16 – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17 – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica cinque anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

I commenti sono chiusi.